NonnoCarlo 4x4 ha scritto:Ti ringrazio di cuore caro Carlo. Sono sicuro che sarà così quando sentirai i programmi.
Per correttezza se ne parlerà dopo la stesura del tradizionale calendario raduni, così resterà ad ascoltare chi è veramente interessato a migliorare il fuoristradismo in Sicilia.
io il nostro presidente e il nostro segretario..resteremo per ascoltare il tutto
non vedo l'ora
Intanto pubblico la risposta che ho ricevuto. Devo ancora chiedere alcuni dettagli dubbi, come il fatto: la dorsale che passa in buona parte in zona A è transitabile o meno? Fa parte della rete stradale nella quale si può transitare (rispettando alcune regole citate)?
Caro Carlo, scusa tanto ma non ho avuto molto tempo per potere rispondere alla tua lettera riguardo il "fuoristradismo". Il tuo è stato un messaggio alquanto interessante, dal quale ho potuto percepire l'effettiva passione che nutri verso lo sport fuoristrada, in perfetta simbiosi con il rispetto sacrale verso la natura che nei luoghi di cui trattiamo, ha voluto esprimere la sua grande generosità. Mi trovi perfettamente d'accordo che tale attività non necessariamente debba essere in antitesi con un naturalismo privo di motori, per così dire "più a misura d'uomo". L’uomo influisce nell’ambiente, a volte in modo positivo, a volte pesantemente, anche a mani nude. Certo, come tu stesso coraggiosamente ammetti, a volte siamo giudicati poco rispettosi verso l’ambiente, per colpa di altri, per colpa di chi vede l’ambiente come un frivolo metodo di svago a tutti i costi, pur di assecondare le proprie fobie esistenziali….ciò non è cosa buona. Francamente, ho potuto notare di persona come alcuni passaggi di carovane della più radicata stupidità umana, hanno arrecato devastanti danni agli ecosistemi dei Nebrodi….già di per se molto delicati. Ad ogni modo, voglio entrare nel merito del tuo quesito e per questo mi aiuto citando i vari articoli che disciplinano le attività esercitabili nel Parco, anticipando da subito che l’Ente Parco dei Nebrodi non ha ancora predisposto alcun itinerario riferito dall’art. 17 c. 4 del Decreto Istitutivo da te citato. Pertanto, in atto il regolamento ci dice ciò:
Art. 3 lettera D - Zona A è vietato introdurre veicoli a motore, ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio o autorizzati dall’Ente Parco per lo svolgimento delle attività consentite;
Art. 3 lettera H – In zona A è vietato esercitare attività sportive che compromettono l’integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali l’automobilismo, trial, motociclismo, motocross, motoalpinismo, deltaplanismo etc.;
Art. 6 lettera P – In zona B è consentito il traffico motorizzato sulla rete stradale esistente, con l’esclusione delle piste forestali, delle mulattiere e dei sentieri, e l’accesso con veicoli ai fondi serviti da piste per l’esercizio delle attività consentite;
Art. 7 comma 1 – In zona B, si applicano i divieti di cui all’art. 3;
Art 8 comma 1 – In zona C, sono consentite le attività elencate all’Art. 6;
Da quanto sopra esposto, ne consegue che nella zona A è vietata qualsiasi attività di introduzione o traffico di veicoli a motori (singoli o multipli)!!!
Nella zona B e C è consentito il traffico motorizzato solo sulla rete stradale pubblica esistente aperta al traffico (Regie trazzere) ma attenzione a non uscire fuori di tale rete stradale pubblica, ad esempio piste, mulattiere e sentieri. Inoltre, non è consentito esercitare attività sportiva (Molteplicità di automezzi).
Nella zona D non ci sono limiti del genere.
ATTENZIONE
In zona A – B – C e D, si applica anche l’art. 17 della Legge Regionale 6 maggio 1981, n. 98 (Divieti di attività nei parchi regionali e nelle riserve naturali) ovvero:
Nei parchi regionali e nelle riserve sono vietate le attività che possono compromettere la protezione del paesaggio, degli ambienti naturali, della vegetazione, con particolare riguardo alla flora e alla fauna.
Significa che l’operatore alla vigilanza “potrebbe” anche contestare al trasgressore l’eventuale deterioramento della cotica erbosa o eventuale danneggiamento del suolo (fuoripista), CON PROFILI DI NATURA PENALE (Art. 635 C.P.).
Appare evidente che le mie sono considerazioni che si basano dall’analisi del regolamento che a volte, a seconda dell’operatore alla vigilanza, possono essere anche “allargate o ristrette”. Insomma, bisogna capire se l’attività è espletata repressivamente o preventivamente.
Art. 635 c.p. Danneggiamento. — Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso:
1) con violenza alla persona o con minaccia;
2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti
dagli articoli 330, 331 e 333;
3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o
su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell’articolo 625;
4) sopra opere destinate all’irrigazione;
5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.
mi pare che non ci appartenga nulla di quanto scritto.
NonnoCarlo 4x4 ha scritto:
in atto il regolamento ci dice ciò:
Art. 3 lettera D - Zona A è vietato introdurre veicoli a motore, ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio o autorizzati dall’Ente Parco per lo svolgimento delle attività consentite;
Art. 3 lettera H – In zona A è vietato esercitare attività sportive che compromettono l’integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali l’automobilismo, trial, motociclismo, motocross, motoalpinismo, deltaplanismo etc.;
Art. 6 lettera P – In zona B è consentito il traffico motorizzato sulla rete stradale esistente, con l’esclusione delle piste forestali, delle mulattiere e dei sentieri, e l’accesso con veicoli ai fondi serviti da piste per l’esercizio delle attività consentite;
Art. 7 comma 1 – In zona B, si applicano i divieti di cui all’art. 3;
Art 8 comma 1 – In zona C, sono consentite le attività elencate all’Art. 6;
Da quanto sopra esposto, ne consegue che nella zona A è vietata qualsiasi attività di introduzione o traffico di veicoli a motori (singoli o multipli)!!!
Nella zona B e C è consentito il traffico motorizzato solo sulla rete stradale pubblica esistente aperta al traffico (Regie trazzere) ma attenzione a non uscire fuori di tale rete stradale pubblica, ad esempio piste, mulattiere e sentieri. Inoltre, non è consentito esercitare attività sportiva (Molteplicità di automezzi).
Nella zona D non ci sono limiti del genere.
ATTENZIONE
In zona A – B – C e D, si applica anche l’art. 17 della Legge Regionale 6 maggio 1981, n. 98 (Divieti di attività nei parchi regionali e nelle riserve naturali) ovvero:
Nei parchi regionali e nelle riserve sono vietate le attività che possono compromettere la protezione del paesaggio, degli ambienti naturali, della vegetazione, con particolare riguardo alla flora e alla fauna.
Significa che l’operatore alla vigilanza “potrebbe” anche contestare al trasgressore l’eventuale deterioramento della cotica erbosa o eventuale danneggiamento del suolo (fuoripista), CON PROFILI DI NATURA PENALE (Art. 635 C.P.).
Appare evidente che le mie sono considerazioni che si basano dall’analisi del regolamento che a volte, a seconda dell’operatore alla vigilanza, possono essere anche “allargate o ristrette”. Insomma, bisogna capire se l’attività è espletata repressivamente o preventivamente.[/i]
Vi tengo aggiornati.........................[/b][/color]
Molteplicità di automezzi NON E' ATTIVITA' SPORTIVA !!!
Una colonna di mezzi militari che attraversa la città sta facendo attività sportiva ??
Una colonna di mezzi che segue un carro funebre sta facendo attività sportiva ??
Una colonna di mezzi rallentati dal traffico sta facendo attività sportiva ??
Non diamo interpretazioni PERSONALI a quello che è scritto e che si deve semplicemente LEGGERE !
Art. 635 c.p. Danneggiamento. — Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso:
1) con violenza alla persona o con minaccia;
2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti
dagli articoli 330, 331 e 333;
3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o
su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell’articolo 625;
4) sopra opere destinate all’irrigazione;
5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.
mi pare che non ci appartenga nulla di quanto scritto.
Luka
Che centra! Il reato di danneggiamento è citato genericamente. L'elencazione cui tu ti riferisci è relativa alle aggravanti che, per fortuna, non si addicono alla nostra attività..........................anche se il comma 5................
Lo Sport è l'insieme di quelle attività, fisiche e mentali, compiute al fine di migliorare e mantenere in buona condizione l'intero apparato psico-fisico umano e di intrattenere chi le pratica o chi ne è spettatore.
Lo sport può essere praticato singolarmente o in gruppo (sport di squadra), senza fini competitivi oppure gareggiando contro altri sportivi. In quest'ultimo caso si parla di agonismo sportivo.
Il termine sport deriva dall'inglese, ma risale a sua volta dall'antico termine francese desport: divertimento, svago. Il termine in italiano che più si avvicina all'etimo francese è "diporto".
Diciamo che, in effetti, se usciamo in gita sociale come club (molti hanno lo statuto come associazione sportiva) con molte auto, si può affermare che stiamo mettendo in pratica un momento di svago, seguendo la nostra passione per l'attività fuoristradistica.
Ma se siamo 6 auto con rispettive famiglie?
carlo gr ha scritto:GRAZIE NONNO
per tutte le info che ci dai
sicuramente si arrivera a qualcosa di buono
siamo gente che capiamo e credo nelle nostre single capacita
credo che oltre ad essere persone che capiamo...siamo anche i primi a mobilitarci in caso di calamità naturali.... e credo fermamente che se vanno i rappresentanti giusti a dialogare con le autorità competenti si possano trarre grossi risultati al contrario dei fallimenti di tante altre reggioni...in quanto la sicilia ed i siciliani tutti sono sempre stati un popolo a se...nn x niente siamo a statuto speciale.... nn la vedo nera...la vedo solo che sulla carta sono state fatte leggi in parte giuste in altre un pò meno( a giudizio personale) che comunque x una disciplina civica andavano fatte...ma ciò nn prelude che demograticamente non si possano trarre dei benefici e dei permessi straordinari...
Cari FRATELLI fuoristradisti... la verità è che ognuno di noi è dotato di scenza e coscenza.
Ognuno di noi sa benissimo quando con le proprie azioni crea danno e fastidio e quando no.
Peccherò di presunzione... sarò sicuramente additato come arrogante ma... secondo mè quello che facciamo non è assolutamente riconducibile a attività piratesche.
Non siamo banditi... anzi.. siamo i primi, giusto come ha detto Mr. Hyde, che ci mettiamo a disposizione se chiamati.
Abbiamo dato la disponibilità dei nostri mezzi e del nostro impegno alla protezione civile.
Stiamo aspettando una risposta in merito alla ufficializzazione.
M.R. Hyde ha scritto:............ e credo fermamente che se vanno i rappresentanti giusti a dialogare con le autorità competenti si possano trarre grossi risultati al contrario dei fallimenti di tante altre reggioni.............
Giorno 11 si parlerà anche di questo a Pergusa........
Questo è quanto avevo scritto di seguito alla precedente risposta avuta:
Caro XXXXXX, ti ringrazio per la risposta che, opportunamente epurata dai nomi e possibili riferimenti alle persone, girerò agli amici interessati a conoscere le regole per poterle rispettare.
Non mi è però ancora chiaro un dettaglio: la dorsale, trazzera regia per eccellenza sui Nebrodi, ha il suo tracciato in buona parte dentro la zona A del parco. Lo stesso dicasi per l'altra trazzera regia che sale dall'Obelisco di Nelson verso la dorsale oppure quella che sale dalla segheria fino a Portella Dagara passando dal Lago Tre Arie. Così tante altre, come quella che dall'acquedotto abbandonato di Cutò sale a Piano Botti, Portella Scafi e Portella Gazzana.
Queste trazzere fanno parte della "rete stradale pubblica" come citato nell'art. 6 lettera p (riferendosi alla zona B) e quindi, seppur non asfaltate, sono di libero transito? O no?
Il fatto che non siano mai stati chiusi con sbarre gli accessi mi fa dedurre il si. Mi capita spesso di vedere in estate normali autovetture percorrere alcune di esse.
Come si coniuga quindi questa "apertura" delle citate trazzere, con il divieto di transito dei veicoli a motore nella zona A come citato dall'art. 3 lettera D?
Un'ultima cosa: se esco in gita sociale col club credo che si possa affermare che sto svolgendo attività sportiva, intesa come svago comune agli altri, anche senza agonismo.
Ma se esco con la mia famiglia, sempre col fuoristrada, con altri 5 amici, con le rispettive famiglie, sto facendo sport?
E se vado sulla dorsale con un'auto normalissima (no 4x4) insieme ad altre 5 auto?
Ovviamente io capisco i motivi che stanno, giustamente, spingendo verso una certa repressione nei confronti dei fuoristradisti, ma occorre chiarezza ed univocità nell'applicazione delle normative, altrimenti si rischia di far perdere credibilità agli enti dediti alla gestione ed al controllo del territorio.