interessante per quanto riguarda il bollo ridotto

Discussioni generiche davanti un buon caffè.
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martini racing
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È arrivata finalmente la sentenza della Cassazione che mette fine all’annosa disputa relativa alla corretta applicazione dell’art.63 della L.342/2000 relativa al c.d. “bollo per auto storiche”. E la sentenza dà ampiamente ragione a ciò che da sempre gli esperti RIVS, ma non solo, sostenevano: la richiesta dell’attestato di datazione e storicità ASI non è necessaria ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali. Né per il bollo né tantomeno per il passaggio di proprietà.
A sancirlo definitivamente è la sentenza n.3837 della Corte Suprema di Cassazione dello scorso 15 febbraio, che ha respinto il ricorso presentato della Regione Emilia Romagna contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna favorevole ad un contribuente, il quale aveva presentato una autocertificazione a sostegno della richiesta di accesso ai benefici fiscali. Ebbene, secondo la Cassazione, il contribuente aveva ragione. La sentenza, complessa e approfondita, poiché affronta nel dettaglio ogni questione relativa alla corretta interpretazione della legge, ha di fatto sancito che:
- La determinazione richiesta dalla legge è un documento generale e non particolare, quindi non è riferibile al singolo veicolo. Tale determinazione va sostanziata nelle caratteristiche oggettive che i veicoli devono possedere per ottenere l’attestato di datazione e storicità. All’ASI spetta solo l’individuazione di tali caratteristiche nel proprio regolamento tecnico interno per il rilascio di tali attestati.
- Dal primo punto discende pertanto che gli attestati rilasciati dall’ASI, dal punto di vista dell’art.63 della L.342/2000, non hanno nessun valore legale.
- Infine - cosa più importante - è onere del contribuente provare di possedere i requisiti necessari, ed è onere delle Regioni stabilire le procedure per la verifica di tali requisiti nei singoli veicoli. In mancanza di queste procedure, dunque, al contribuente è sufficiente l’autocertificazione.
In conclusione:
- La richiesta di presentazione del certificato ASI ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali è assolutamente illegittima.
- Questa sentenza aumenta in maniera esponenziale le possibilità di successo per chi segue la strada dell’autocertificazione e del ricorso in commissione tributaria, in assenza di criteri di individuazione stabiliti dalle singole regioni.
- La Cassazione dà ragione al RIVS su tutta la linea: infatti dal dettato della sentenza emerge che i giudici sottolineano con forza che l’autocertificazione da sola - pur rappresentando un passo avanti - non è sufficiente a garantire la corretta applicazione della Legge. Occorre infatti che le regioni individuino le modalità per il controllo del possesso dei requisiti, come il RIVS sostiene da tempo sulla scorta di quanto attuato da Umbria e Piemonte che hanno, mediante promulgazione di un’apposita legislazione, hanno individuato delle associazioni attive nel settore per effettuare il riconoscimento di veicoli di interesse storico o collezionistico.
Questa sentenza della Corte di Cassazione, dunque, non lascia più dubbi. La dura battaglia degli appassionati di veicoli storici, fiancheggiati e supportati dal RIVS, sembra ormai giunta a un punto di svolta. Ora sta alle altre Regioni prendere atto di questa situazione. Ma state tranquilli, il Registro non mancherà di richiamare la loro attenzione.
nel bosco c erano 2 strade...ho scelto la meno battuta!!! nicosia4x4 club
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roberto94100
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Finalmente una sentenza a nostro favore
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sawo
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roberto94100 ha scritto: Finalmente una sentenza a nostro favore
Roby sei passato storico? :D
Apri gli occhi, e stringi le chiappe!!! Toglietemi tutto ma non il mio 4x4! Cavia A.I.R.P.
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roberto94100
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sawo ha scritto:
roberto94100 ha scritto: Finalmente una sentenza a nostro favore
Roby sei passato storico? :D
...oramai, da tempo :GDIT
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GN71
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martini bianco ha scritto:È arrivata finalmente la sentenza della Cassazione che mette fine all’annosa disputa relativa alla corretta applicazione dell’art.63 della L.342/2000 relativa al c.d. “bollo per auto storiche”. E la sentenza dà ampiamente ragione a ciò che da sempre gli esperti RIVS, ma non solo, sostenevano: la richiesta dell’attestato di datazione e storicità ASI non è necessaria ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali. Né per il bollo né tantomeno per il passaggio di proprietà.
A sancirlo definitivamente è la sentenza n.3837 della Corte Suprema di Cassazione dello scorso 15 febbraio, che ha respinto il ricorso presentato della Regione Emilia Romagna contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna favorevole ad un contribuente, il quale aveva presentato una autocertificazione a sostegno della richiesta di accesso ai benefici fiscali. Ebbene, secondo la Cassazione, il contribuente aveva ragione. La sentenza, complessa e approfondita, poiché affronta nel dettaglio ogni questione relativa alla corretta interpretazione della legge, ha di fatto sancito che:
- La determinazione richiesta dalla legge è un documento generale e non particolare, quindi non è riferibile al singolo veicolo. Tale determinazione va sostanziata nelle caratteristiche oggettive che i veicoli devono possedere per ottenere l’attestato di datazione e storicità. All’ASI spetta solo l’individuazione di tali caratteristiche nel proprio regolamento tecnico interno per il rilascio di tali attestati.
- Dal primo punto discende pertanto che gli attestati rilasciati dall’ASI, dal punto di vista dell’art.63 della L.342/2000, non hanno nessun valore legale.
- Infine - cosa più importante - è onere del contribuente provare di possedere i requisiti necessari, ed è onere delle Regioni stabilire le procedure per la verifica di tali requisiti nei singoli veicoli. In mancanza di queste procedure, dunque, al contribuente è sufficiente l’autocertificazione.
In conclusione:
- La richiesta di presentazione del certificato ASI ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali è assolutamente illegittima.
- Questa sentenza aumenta in maniera esponenziale le possibilità di successo per chi segue la strada dell’autocertificazione e del ricorso in commissione tributaria, in assenza di criteri di individuazione stabiliti dalle singole regioni.
- La Cassazione dà ragione al RIVS su tutta la linea: infatti dal dettato della sentenza emerge che i giudici sottolineano con forza che l’autocertificazione da sola - pur rappresentando un passo avanti - non è sufficiente a garantire la corretta applicazione della Legge. Occorre infatti che le regioni individuino le modalità per il controllo del possesso dei requisiti, come il RIVS sostiene da tempo sulla scorta di quanto attuato da Umbria e Piemonte che hanno, mediante promulgazione di un’apposita legislazione, hanno individuato delle associazioni attive nel settore per effettuare il riconoscimento di veicoli di interesse storico o collezionistico.
Questa sentenza della Corte di Cassazione, dunque, non lascia più dubbi. La dura battaglia degli appassionati di veicoli storici, fiancheggiati e supportati dal RIVS, sembra ormai giunta a un punto di svolta. Ora sta alle altre Regioni prendere atto di questa situazione. Ma state tranquilli, il Registro non mancherà di richiamare la loro attenzione.
Grazie per la pregevole informazione, che ci dà una speranza di ottenere giustizia. Cosa ormai rara in Italia.
Adesso però sorgono delle perplessità, che penso solamente il RIVS ci potrà chiarire. Di fatto, il Registro (che sia il RIVS o altro) in base a cosa stabilisce la storicità del veicolo? Io ritengo che la prima diatriba potrebbe nascere o tra la data di fabbricazione (quindi il n° di telaio) e/o la data di immatricolazione, che ovviamente è successiva a quella di fabbricazione. Ma non soltanto. Stando all'esempio (che un po' mi sta antipatico, ma rimane una mia considerazione) dell'ASI, le vetture dovrebbero essere"come mamma le ha fatte"...o no? Secondo me no, purché omologate.
In ogni caso, la qualifica di storicità si dovrebbe acquisire a partire dai 20 anni compiuti del veicolo; la qualifica di vettura d'epoca a partire dai 30 anni compiuti.
Queste considerazioni servono per potere capire se la autocertificazione può, eventualmente, venire contestata...anche perché chi autocertifica lo fa senza dubbio in buona fede e quindi non vorrebbe essere accusato di dichiarazione mendace.
Voi cosa pensate?
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Presidente Nazionale A.I.R.P. (Associazione Italiana Rompi Palle) Vice Presidente e Grande Mago.....Immagine
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martini racing
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la matassa anno di produzione\anno di immatricolazione è difficile da risolvere...io opterei per l'anno di produzione.
Per quanto concerne l'ASI condivido in pieno il pensiero di Pippo,sarebbe necessaria solo l'omologazione del mezzo poichè essa certifica che il mezzo può circolare su strada!
attendiamo risvolti!
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