tommy vercetti ha scritto:ragazzi in questi giorni stavo pensando di omologare un po' di roba, ho bisogno di sapere:
-fari da tetto vanno omologati o no?
-scarico laterale va omologato o no?
Il C.d.S. impone che qualunque faro supplementare NON istallato in origine e quindi non riportato nelle caratteristiche del mezzo, non possa essere montato ad una altezza superiore ai fari "originali" del mezzo.
va da se che eventuali fari sul tetto sono "abbondantemente" fuori norma per cui è necessaria una trascrizione sulla carta di circolazione.
che poi questa trascrizione si possa ottenere o meno questo è un altro discorso a cui non ti so rispondere, ma credo si debba seguire la "solita trafila" richiesta nulla osta ( se te lo danno) ecc ecc.
Il sistema di scarico rientra anche lui nelle carartteristiche costruttive del mezzo riportate nelle fiches di omologazione, per cui ogni sua "variazione" è una modifica che determina la violazione e quindi le sanzioni previste dall'art. 78 del C.d.S.
Art. 78.
Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.